Art. 2.
(Giurisdizione).

      1. In materia di giurisdizione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rivedere la disciplina della giurisdizione nei rapporti tra l'autorità giudiziaria ordinaria e la giurisdizione amministrativa, contabile ed i giudici speciali, prevedendo la traslazione del giudizio se, nel termine perentorio fissato dalla legge, la domanda è riproposta al giudice munito di giurisdizione, ferme restando comunque le decadenze verificatesi anteriormente alla proposizione della domanda innanzi al primo giudice ed attribuendo a quest'ultima effetto interruttivo di esse, nonché consentendo la proposizione del regolamento sia preventivamente che quale mezzo di impugnazione della sentenza sulla sola giurisdizione;

          b) disciplinare la litispendenza tra giurisdizioni diverse secondo i criteri di

 

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cui all'articolo 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

          c) disciplinare i limiti della giurisdizione italiana, della litispendenza internazionale e della pregiudizialità internazionale nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari, trasferendo all'interno del codice di procedura civile le regole contenute nella legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni, opportunamente razionalizzate.